La pandemia non è ancora finita e anche se la morsa è stata allentata non c’è ancora un pieno ritorno alla normalità. Lo dimostrano anche le problematiche relative al personale no vax.

Con la sentenza 1962 del 17 maggio scorso, il Tribunale di Milano ha ribadito la tenuta legale delle norme approvate durante la fase pandemica.

Il Tribunale milanese, con la sentenza 1962 del 17 maggio 2022, ha concluso una controversia riguardante una lavoratrice della scuola che aveva chiesto l’annullamento di una sospensione non retribuita dal lavoro a causa della sua mancata esecuzione dell’obbligo vaccinale. Il datore di lavoro, legittimamente preoccupato per i rischi di contagio nei luoghi di lavoro, aveva preso questa decisione per proteggere la sicurezza e la salute dei dipendenti.

La lavoratrice aveva richiesto di essere reintegrata nel servizio, eventualmente con mansioni modificate per evitare il contagio da Covid, e il pagamento delle retribuzioni maturate ma non percepite durante il periodo di sospensione.

L’avvocato della difesa aveva anche chiesto un risarcimento del danno non patrimoniale per ingiusta discriminazione, oppure, in alternativa, un assegno alimentare pari a non più della metà dello stipendio percepito dalla sua cliente.

La sentenza del Tribunale milanese ha confermato la legittimità del provvedimento del datore di lavoro di sospendere la lavoratrice non vaccinata e ha respinto le richieste della difesa, sottolineando la necessità di proteggere la salute di tutti i dipendenti e garantire un ambiente di lavoro sicuro.

A seguito del Dl 24/2022, il personale che non ha completato l’obbligo vaccinale è stato destinato ad altre attività come quelle di supporto all’istituzione scolastica. Per quanto riguarda le altre richieste, cioè, l’accertamento dell’illegittimità della sospensione della donna e il pagamento delle mensilità arretrate oltre alla richiesta di un risarcimento del danno, sono state tutte giudicate inammissibili, avendo avuto in oggetto un facere infungibile, un obbligo cioè non evitabile. Sono state quindi tutte respinte nel merito.  

Con questa sentenza il Tribunale ha confermato che i docenti sospesi per non aver rispettato l’obbligo vaccinale non avranno diritto ad alcun risarcimento. 

Smart Working Covid: calendario proroghe in Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 52/2022 contenente le disposizioni per l’uscita graduale dalle restrizioni pandemiche. Tra queste misure, sono previste norme riguardanti il cosiddetto smart working, ovvero il tele-lavoro da casa. Fino al 30 giugno 2022, per i soggetti affetti da patologie croniche e condizioni di fragilità (come stabilito dalla L. n. 11/2022), la prestazione lavorativa può avvenire in modalità agile (smart working) o, per i dipendenti pubblici e privati in possesso di adeguata certificazione, il periodo di assenza dal servizio viene equiparato al ricovero ospedaliero. Inoltre, i datori di lavoro privati hanno diritto a un rimborso forfettario per coprire la mancata erogazione dell’indennità di malattia INPS per questi lavoratori.

Queste misure mirano a garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori con patologie croniche o fragilità, offrendo loro la possibilità di lavorare da casa tramite lo smart working o di beneficiare di un periodo di assenza equiparato al ricovero ospedaliero per preservare la loro salute durante la fase di uscita dalle restrizioni pandemiche.

Fino al 31 luglio 2022 rimane attiva per la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori che risultano esposti al rischio di contagio da Covid.

Fino al 31 luglio 2022 i genitori dipendenti in ambito privato con almeno un figlio minore al di sotto dei 14 anni (se uno dei due non percepisce strumenti di sostegno al reddito per sospensione del lavoro o anche se non lavora)  possono rimanere in smart-working anche in assenza di accordi individuali, se compatibile con le mansioni lavorative. Stessa cosa, per i lavoratori esposti che rischiano il contagio per comorbilità, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, se compatibile con la prestazione.

Il 31 agosto 2022 rappresenta la proroga del termine per la procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile nel settore privato, di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, (art. 10, comma 2 bis, D.L. n. 24/2022).